Relazione del governo spagnolo contro la Pas: raccomandazioni dal punto di vista giuridico-legale

Raccomandazioni dal punto di vista giuridico legale delle conclusioni della relazione del 2010 in materia di violenza sulla donna (III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2010) del Ministero della sanità, Politiche Sociale e Uguaglianza del governo di Spagna:

C) Dal punto di vista giuridico-legale

Proprio come il punto debole della presunta Pas dal punto di vista medico è la mancanza di una eziologia corrispondente alla sindrome che si pretende descrivere, allo stesso modo emerge la difficoltà che, il giudice, nello svolgimento della sua funzione giurisdizionale opti in favore o contro la richiesta delle parti riguardo l’affidamento dei minori sulla base di opinioni di esperti che si appellano a sintomi clinici che non sono supportati dalla scienza ufficiale.

Da parte sua, il professionista che procede informando riguardo la materia che è di sua competenza, è carente dell’autorità per stabilire questa presunta diagnosi. Inoltre come discepolo di una “dottrina” in elaborazione non avrebbe l’autorità per rendere scienza le pratiche che attualmente esercitano i tribunali fintanto che i protocolli che si applicano non siano approvati dagli Organismi o Centri legalmente riconosciuti per svolgere questa funzione. (si ricorda che l’organismo con competenza universale per “determinare le linee di ricerca e stimolare la produzione, diffusione e applicazione di studi validi” e “stabilire le norme e promuovere e seguire da vicino la sua applicazione nella pratica” è la Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), che ad oggi ha rifiutato la Pas).

Nel frattempo, il testimone davanti ai giudici, anche se è col titolo di medico esperto, diagnosticando una sindrome che rimane esclusa dai quadri lecitamente ammessi, sarà responsabile per l’attuazione di una pratica che viola gli standard fissati dall’Agenzia competente per la tutela della salute globale, secondo il reato penale di violazione della legge.

Né il giudice deve farsi scudo, accettando la “diagnosi”, dell’autorità scientifica del perito che informa con criteri personali riguardo una sindrome i cui sintomi mancano di riconoscimento scientifico, né l’esperto di turno può eludere la sua responsabilità con la scusa che il giudice dia per buone le sue idee, nel momento che non abbia realizzato una critica delle stesse in base alle conoscenze ammesse come tali dalla scienza medica in vigore, una condizione indispensabile per la legittimità dell’esercizio medico.

L’esperto, non può non richiamare l’immagine corrispondente che descrive con le caratteristiche assegnate al modello riconosciuto dalla scienza ufficiale, perché questa certificazione è il dato fondamentale per l’esercizio della perizia.

Senza una malattia riconosciuta non esiste una diagnosi valida, e senza diagnosi periziale il giudice non riceverà l’aiuto delle conoscenze specialistiche che giustificano il concetto stesso di “prove periziale”. Tutto ciò, in conclusione a quanto sviluppato dagli esponenti della sezione giuridica di questa Relazione, è riportato all’attuale discussione sull’applicazione nei tribunali della presunta Pas soprattutto nel campo del Diritto Civile e anche del Penale.

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